Art. 11.
(Piani urbanistici).

      1. Al fine di localizzare gli interventi di nuova costruzione di cui all'articolo 9 i comuni possono individuare le aree destinate ai medesimi interventi ai sensi dell'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, anche se provvisti di piano per l'edilizia economica e popolare di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni, potendo individuare tali aree anche in zona agricola.
      2. Nelle aree di cui al comma 1 sono localizzate cubature residenziali e direzionali libere nella misura massima del 50 per cento di quelle destinate all'ERP da utilizzare secondo quanto previsto dagli articoli da 12 a 14.
      3. I comuni rilasciano il permesso di costruire nelle aree di cui al comma 1, sia per le cubature di ERP sia per quelle libere, nel rispetto della normativa vigente in materia e in conformità ai pareri sovracomunali richiesti, anche in pendenza dell'approvazione regionale.